di Avv. Giuseppe Ciminiello e Carlo Jr Ciminiello

Con la recente e – per certi versi – stupefacente sentenza n. 18532/2023 la Corte di Cassazione hariqualificato, ai fini penalistici, una “dichiarazione incompleta” presentata dal contribuente quale
“dichiarazione infedele” a tenore dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, piuttosto che di omessa dichiarazione ex art. 5. Tuttavia tale saltum, forse troppo audace, rischia di contrastare col principio
di legalità e minare la natura di dichiarazione di scienza della denuncia fiscale

 

Dichiarazione infedele per il contribuente _inerte_ che lascia i quadri dichiarati in bianco _ NT+ Diritto

 

 

di Avv. Giuseppe Ciminiello e Luca Cellamare

La causa di non punibilità penale per “particolare tenuità del fatto” di cui all’ art. 131-bis c.p. può invocarsi per tutti i reati con pene edittali nel minimo non superiore ai due anni. E secondo la Corte di Cassazione Sezione Penale (si veda la recentissima sentenza 7573/2023) tale disposizione ha natura “sostanziale” e quindi con efficacia “retroattiva”. Pertanto, in ragione del principio del favor rei, si applica ai reati commessi anche prima del 30 dicembre 2022, con decisivi riflessi per i reati tributari in relazione ai quali i procedimenti penali siano già in corso.

 

Delitti tributari è retroattiva la non punibilità per particolare tenuità del fatto commesso _ NT+ Diritto