di Avv. Giuseppe Ciminiello e Luca Cellamare

La causa di non punibilità penale per “particolare tenuità del fatto” di cui all’ art. 131-bis c.p. può invocarsi per tutti i reati con pene edittali nel minimo non superiore ai due anni. E secondo la Corte di Cassazione Sezione Penale (si veda la recentissima sentenza 7573/2023) tale disposizione ha natura “sostanziale” e quindi con efficacia “retroattiva”. Pertanto, in ragione del principio del favor rei, si applica ai reati commessi anche prima del 30 dicembre 2022, con decisivi riflessi per i reati tributari in relazione ai quali i procedimenti penali siano già in corso.

 

Delitti tributari è retroattiva la non punibilità per particolare tenuità del fatto commesso _ NT+ Diritto

 

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